Art. 3.

      1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

      «1-ter. Le misure di prevenzione di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 2-ter non possono essere applicate se, per gli stessi fatti oggetto del procedimento di prevenzione, è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».

 

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